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21 Apr 2018

Il profilo professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico è Legge

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto, ecco il testo:

Venerdì 6 febbraio è stato pubblicato  in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che istituisce la nuova figura professionale dell’Assistente di Studio Odontoiatrico quale l’operatore in possesso dell’Attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione, fatti salvi i casi previsti dal successivo art. 11 del presente accordo. I compiti dell’ASO sono quelli di svolgere “attività finalizzate all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, all’accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori, cosi come specificato nell’allegato 1 del presente Accordo. E’ fatto assoluto divieto all’Assistente di Studio odontoiatrico di intervenire direttamente sul paziente anche in presenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore.

Formazione

La formazione dell’Assistente di studio odontoiatrico è di competenza delle Regionie delle Province autonome che, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo, procedono alla programmazione dei corsi di formazione e autorizzano le aziende del servizio sanitario regionale e/o gli enti di formazione accreditati per la realizzazione degli stessi, valorizzando le precedenti esperienze istituzionali e associative già esistenti. Coloro che conseguono l’attestato di qualifica/certificazione e i lavoratori esentati, sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno 10 ore all’anno. Fermo restando che la durata della formazione non può essere superiore ai dodici mesi, la qualifica di Assistente di Studio odontoiatrico è acquisibile anche tramite l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Contesto operativo

L’Assistente di studio odontoiatrico svolge la propria attività negli studi odontoiatrici e nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche.

Contesto relazionale

L’Assistente di studio odontoiatrico opera in regime di dipendenza e svolge la propria attività in Collaborazione con l’equipe odontoiatrica, secondo linee organizzativo-operative definite, attenendosi alle disposizioni dei professionisti sanitari.

Attività e competenze

Le attività dell’Assistente di studio odontoiatrico sono espressione delle competenze acquisite nell’ambito del percorso formativo e afferiscono ai seguenti settori:

a) tecnico clinico;

b) ambientale e strumentale;

c) relazionale;

d) segretariale e amministrativo.

Il processo di lavoro e le attività dell’Assistente di studio odontoiatrico sono illustrati nell’allegato 1 che fa parte integrante del presente Accordo. Il processo di lavoro e le attività di cui al precedente comma 2 sono declinate in competenze, abilità e conoscenze/materie di insegnamento, contenute nell’allegato 2 che fa parte integrante del presente Accordo.

Requisiti di accesso

Per l’accesso al corso di formazione di Assistente di studio odontoiatrico è richiesto l’adempimento al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente. Chi ha conseguito titolo di studio all’estero deve presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. I cittadini stranieri devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta la partecipazione attiva al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata tramite un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

Organizzazione didattica

Il corso di formazione per Assistente di studio odontoiatrico ha una durata complessiva non inferiore a 700 ore suddivise in 300 di teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio. Il corso di formazione ha una durata non superiore ai 12 mesi.

Il corso è strutturato in due moduli:

a) modulo di base: 150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio;

b) modulo professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 30 ore dedicate alle esercitazioni e 300 ore di tirocinio.

Aree disciplinari e docenza

I moduli di cui all’art. 7, comma 2, sono articolati nelle seguenti aree disciplinari:

a) area socio-culturale, legislativa e organizzativa;

b) area igienico-sanitaria;

c) area tecnico-operativa;

d) area relazionale.

Le materie di insegnamento sono indicate nell’allegato 2 al presente Accordo. I criteri per l’affidamento della docenza sono individuati dalle Regioni e Province autonome.

Tirocinio

Il corso comprende un tirocinio guidato presso gli studi odontoiatrici, i servizi e le strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 presso cui opera l’Assistente di studio odontoiatrico. Il tirocinio è svolto con la supervisione di un operatore qualificato ed esperto, i cui requisiti sono definiti dalle Regioni e Province autonome.

 Frequenza, esame finale e rilascio dell’attestato di qualifica/certificazione

La frequenza del corso è obbligatoria e non possono essere ammessi all’esame finale coloro i quali abbiano superato, anche per giustificati motivi, il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o provincia autonoma, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive. In caso di assenze superiori al 10% del monte ore complessivo, il corso si considera interrotto, salvo interventi autorizzati da regioni e P.A. finalizzati al recupero dei contenuti della parte del percorso formativo non seguito.

L’esame finale, consistente in una prava teorica ed una prova pratica, diretto a verificare l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali di cui all’allegato 2 del presente Accordo, deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure. La composizione della commissione d’esame è disciplinata dalle regioni e province autonome, garantendo la presenza di un odontoiatra designato dall’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri. Al superamento dell’esame consegue il rilascio dell’attestato di qualifica/certificazione per Assistente di studio odontoiatrico, valido in tutto il territorio nazionale, elaborato nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sulla base del modello di cui all’allegato 3, che forma parte integrante del presente Accordo.

Esenzione conseguimento dell’Attestato di qualifica/certificazione

Sono esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, hanno o hanno avuto l’inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona, e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il datore presso il quale il lavoratore presta servizio è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1. In sede di prima applicazione del presente Accordo, la documentazione deve essere acquisita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Riconoscimento crediti formativi e titoli pregressi

Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dal decreto ministeriale 30 giugno 2015 in materia di individuazione validazione e certificazione delle competenze, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, in ragione delle competenze comunque acquisite dal richiedente. Resta salva la possibilità per le Regioni e Province autonome, nel contesto del proprio sistema di formazione, di valutare i titoli pregressi per l’acquisizione dei crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di Studio odontoiatrico.

Disposizione transitoria

Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per un periodo successivo non superiore a 24 mesi, possono essere assunti dipendenti con la qualifica contrattuale di Assistente alla poltrona, privi dell’apposito titolo, fermo restando l’obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico entro trentasei mesi dall’assunzione, secondo quanto disposto dal presente Accordo. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del decretodel Presidente del Consiglio dei ministri, si trovano in costanza di lavoro con inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona e che non posseggono i 36 mesi di attività lavorativa, così come previsto al comma 1 dell’art. 11 del presente Accordo, i datori di lavoro provvedono affinché gli stessi acquisiscano l’attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Disposizioni finali

Le regioni e le province autonome adeguano il proprio ordinamento a quanto previsto dal presente Accordo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo comma 3. Nelle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano attivato la formazione degli Assistenti (alla poltrona) di studio odontoiatrico attraverso l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, trovano applicazione le disposizioni ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per quanto riguarda la formazione, i requisiti di accesso, l’organizzazione didattica e l’esame finale. Il presente Accordo è recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute.

daniela